Carlo Musilli

Il vero problema non è l'impedimento in sé, quanto l'autorità cui viene affidato il potere di definirlo "legittimo". Quella della Corte di Cassazione sulla legge 51 del 2010 è stata definita una sentenza "salomonica", una bocciatura "parziale". Ma, a ben vedere, è qualcosa di più. Lo scudo che avrebbe permesso a Silvio Berlusconi di liberarsi del diritto penale, infatti, è stato amputato nelle sue parti più caratterizzanti e potenzialmente più utili al premier.

Partiamo dal comma 4 dell'articolo 1, quello che avrebbe permesso alla presidenza del consiglio di "autocertificare" l'impedimento del primo ministro a comparire in aula per sei mesi. Questo punto è stato considerato costituzionalmente illegittimo perché contrario, nientedimeno, all'articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge".

Non basta. Della legge sul legittimo impedimento è stato giudicato inaccettabile anche il comma 3 dello stesso articolo 1, in cui si prescriveva al giudice di rinviare l'udienza "impedita" senza proferire verbo. Ed è proprio qui il punto. La consulta ha infatti stabilito che solo e soltanto un giudice può determinare se, a seconda dei casi contingenti, il legittimo impedimento sussiste o meno. Deve cioè valutare se i singoli impegni che affollano l'agenda del premier siano davvero tanto improrogabili da giustificare la sua mancata presenza in aula.

Niente da fare quindi per il cavaliere, neppure stavolta. Prima o poi dovrà rassegnarsi al fatto che il potere esecutivo non può sbarazzarsi di quello giudiziario. E' forse un concetto difficile da assimilare, ma in nessun paese democratico vincere le elezioni è garanzia di impunità.
Verrebbe da chiedersi allora per quale motivo la Corte Costituzionale non abbia bocciato in toto la legge, scegliendo piuttosto la strada della sentenza (parzialmente) interpretativa. Subito viene in mente l'italico cerchiobottismo, ma stavolta non c'entra. La verità è che non c'è nulla di incostituzionale nella semplice idea di "legittimo impedimento". Anzi, è previsto dal nostro Codice Penale.

Qualsiasi cittadino può addurre delle ragioni per motivare la propria assenza in tribunale, ma queste devono essere ritenute valide dall'autorità giudiziaria. Ed è proprio qui che si misura l'assurdità dello scudo Berlusconiano. In sostanza, si pretendeva che la condizione stessa di presidente del Consiglio (e non i singoli impegni istituzionali) assicurasse la legittimità dell'impedimento. Il premier non avrebbe più avuto bisogno di alcuna giustificazione e, finalmente, sarebbe stato davvero al di sopra della legge.

Certo, la sentenza della Consulta non elimina definitivamente tutti i rischi. Non è stato toccato, ad esempio, il comma 1 dell'articolo 2, in cui si aggiungono alla lista degli "impedimenti legittimi" anche le "attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo". Una dicitura un po' vaga che, se non venisse riformulata, potrebbe comprendere la stragrande maggioranza delle "attività" del primo ministro.

In ogni caso, non si può dire che la sentenza di due giorni fa non rappresenti l'ennesima bocciatura di una legge palesemente ad personam, smaccatamente in mala fede. E la lista si allunga: il legittimo impedimento diventa così il fratellino minore dei due lodi, quello Schifani e quello Alfano. Entrambi giudicati incostituzionali: il primo nel 2004, il secondo nel 2009. Fra le varie violazioni, i lodi contrastavano, nemmeno a dirlo, con l'articolo 3 della Costituzione (il principio di "eguaglianza" non gli va proprio giù).

Ma soprattutto, la Consulta ha inferto un altro duro colpo ai due oscuri legislatori berlusconiani, che accarezzavano l'idea di poter finalmente condurre una vita serena, libera dalle preoccupazioni per i processi del boss. Parliamo di Angelino Alfano e Niccolò Ghedini, rispettivamente ministro della Giustizia e avvocato del premier. O forse il contrario. 

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